Diritto di partecipare e votare alle assemblee generali del Fondo
Se il Fondo è legalmente costituito in forma di società, ogni azionista di tale Fondo ha il diritto di ricevere l’avviso di convocazione, di partecipare di persona o per delega e di votare (sia alle assemblee generali sia ad altre riunioni degli azionisti), salvo ove abbia investito in azioni prive di diritto di voto.
Diritto di ricevere informazioni
Gli investitori hanno il diritto di ricevere dalla società di gestione o dall’AIFM, rispettivamente, del Fondo tutte le informazioni che la società di gestione o l’AIFM sono tenuti a pubblicare ai sensi di legge. Le informazioni in questione riguardano:
- lo statuto, il regolamento di gestione o l’accordo di limited partnership, rispettivamente
- il prospetto o il documento di informativa precontrattuale, rispettivamente
- il documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) o il documento chiave per gli investitori (KID), rispettivamente
- il rapporto annuale revisionato e (se del caso) il rapporto semestrale
- informazioni sulla politica di impegno / voto per delega / politica dei diritti di voto
- informazioni sulla politica sui conflitti d’interesse
- informazioni sulla politica di “best execution” e gestione degli ordini
- informazioni sulla politica dei diritti di voto
- informazioni sulla politica retributiva
- procedure di gestione dei reclami (solo per fondi UCITS)
- informazioni sull’SFDR / i rischi di sostenibilità / le politiche ESG
Di norma gli investitori possono accedere a queste informazioni tramite Fundsearch, il sito di Credit Suisse Asset Management o contattando la società di gestione o l’AIFM.
Diritto di reclamo e meccanismo di ricorso collettivo
Gli investitori possono presentare gratuitamente reclamo in relazione al loro investimento in un Fondo alla società di gestione o all’AIFM interessati.
In aggiunta a quanto precede, gli investitori che hanno investito in un Fondo domiciliato in Lussemburgo possono presentare reclamo all’autorità di vigilanza del Lussemburgo, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) in conformità al Regolamento no 16-07 della CSSF. A tale riguardo, il reclamo deve essere stato precedentemente inviato per iscritto alla società di gestione o all’AIFM in questione, senza che l’investitore abbia ricevuto risposta, o una risposta soddisfacente, entro un mese dalla data di invio del reclamo. Gli investitori che entro tale termine non hanno ricevuto risposta, o una risposta soddisfacente, possono presentare istanza (scritta, per posta, via fax o e-mail) all’indirizzo/numero riportato sul sito cssf.lu della CSSF entro un anno dalla data di invio del reclamo alla società di gestione lussemburghese o all’AIFM. Il relativo modulo è disponibile sul sito cssf.lu
L’istanza deve essere corredata di una dichiarazione indicante i motivi del reclamo e dei seguenti documenti:
- la dichiarazione dettagliata e cronologica dei fatti che hanno dato origine al reclamo e delle misure già prese dal reclamante
- una copia del reclamo già trasmesso alla società di gestione lussemburghese dell’AIFM
- una copia della risposta al reclamo precedente o la conferma del reclamante che non è pervenuta alcuna risposta entro un mese dall’invio del reclamo
- la dichiarazione del reclamante che la questione non è oggetto di procedura giudiziaria, arbitrale o altra procedura di risoluzione extragiudiziale in Lussemburgo o in altra giurisdizione
- l’accettazione da parte del reclamante delle condizioni di gestione della CSSF quale organo responsabile della risoluzione extragiudiziale del reclamo
- l’espressa autorizzazione del reclamante alla CSSF di trasmettere il reclamo (inclusa la relativa documentazione accompagnatoria) e ogni ulteriore corrispondenza o informazione futura alla società di gestione lussemburghese dell’AIFM a cui il reclamo si riferisce
- se una persona agisce per conto di un reclamante o di una persona giuridica, un documento di delega conforme ai requisiti di legge
- una copia di un documento d’identità valido del reclamante (se persona fisica) oppure, se il reclamante è una persona giuridica, un documento d’identità della persona fisica che la rappresenta
La CSSF potrà richiedere la presentazione di qualsiasi altro documento o informazione nella forma che riterrà necessaria per gestire il reclamo.