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Credit Suisse Asset Management

Normative

I mercati finanziari sono regolamentati per assicurarne un efficiente funzionamento. I governi e le autorità di regolamentazione in tutto il mondo hanno introdotto numerose riforme per aiutare a creare un sistema finanziario più solido.

Informazioni per gli azionisti

Credit Suisse Asset Management promuove le buone pratiche di governance mediante l’interazione con le società e l’esercizio dei diritti di voto.

Ulteriori informazioni:

Informazioni di carattere normativo relative agli investimenti sostenibili di Credit Suisse Fund Management S.A. (di seguito “CSFM”)

Maggiori informazioni sul CSAM Sustainable Investing Policy e sulle metodologie e standard normativi si trovano qui.

Trasparenza delle politiche di rischio di sostenibilità

Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (l’“SFDR”), i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni sulle loro politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nel loro processo decisionale d’investimento.

Per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe avere un impatto materiale negativo sul valore dell’investimento. La materialità dei rischi di sostenibilità è determinata dalla probabilità, dall’entità e dall’orizzonte temporale di materializzazione del rischio. I rischi di sostenibilità possono essere intesi come una sottocategoria dei tipi di rischio tradizionali (ad es. il rischio di credito, di mercato, di liquidità, operativo e di strategia) e vengono identificati e gestiti nel contesto dei processi di gestione del rischio. Poiché i rischi di sostenibilità variano a seconda delle classi di attivi e degli stili d’investimento, questi sono definiti a livello di portafoglio.

Oltre ai processi di gestione del rischio Credit Suisse Asset Management ha definito una politica d’investimento sostenibile che definisce, per i fondi d’investimento che seguono una strategia d’investimento sostenibile, come integrare i fattori ESG nel processo d’investimento al fine di identificare le opportunità legate alla sostenibilità e ridurre ulteriormente i rischi di sostenibilità.

Non c’è alcuna considerazione degli impatti avversi delle decisioni d’investimento sui fattori di sostenibilità a livello di entità giuridica ai sensi dell’articolo 4 dell’SFDR dell’Unione europea 2019/2088.

CSFM non considera gli impatti avversi delle decisioni d’investimento sui fattori di sostenibilità (“PAI”) a livello di entità legale ai sensi dell’articolo 4 dell’SFDR dell’Unione Europea 2019/2088. Tuttavia, CSFM prende in considerazione i PAI per alcuni fondi d’investimento, come indicato nella documentazione del prodotto.

CSFM non considera i PAI a livello di entità giuridica perché offre agli investitori un’ampia gamma di prodotti d’investimento che includono fondi d’investimento incentrati sulla sostenibilità e fondi d’investimento che non perseguono un approccio d’investimento sostenibile.

Trasparenza delle politiche di remunerazione in relazione all’integrazione dei rischi di sostenibilità

Ai sensi dell’articolo 5 dell’SFDR i partecipanti ai mercati finanziari includono nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità, pubblicandole sui loro siti web.

Credit Suisse ha una politica di compensazione a livello di gruppo conforme ai requisiti dell’SFDR, che si applica anche al CSFM.

Revisione delle informative

L’articolo 12 dell’SFDR prevede che i partecipanti ai mercati finanziari assicurino che tutte le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 3, 5 o 10 siano aggiornate. Qualora un partecipante ai mercati finanziari modifichi tali informazioni, sullo stesso sito web deve essere pubblicata una chiara spiegazione di tale modifica.

La tabella seguente illustra le modifiche alle informazioni relative agli articoli 3 e 5 dell’SFDR. Informazioni relative all’art. 10 sono disponibili su Credit Suisse Fundsearch.

Tabella delle revisioni

Data
Articolo
Spiegazione delle modifiche
23.02.2023 Tutti Indicazione che le informative si riferiscono al CSFM.
01.01.2023 4 Nessuna considerazione degli impatti negativi ai sensi dell'art. 4 dell'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).
10.03.2021
Tutti Informazioni secondo i requisiti di primo livello dell'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Sintesi dei diritti degli investitori in fondi domiciliati nel SEE

Questo documento è una sintesi dei diritti degli investitori ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi d’investimento collettivo, che modifica i Regolamenti (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 e (UE) no 1286/2014 (il “Regolamento”). Uno degli obiettivi del Regolamento è fornire agli investitori una sintesi dei loro diritti in relazione agli investimenti in organismi d’investimento collettivi in valori mobiliari ai sensi della Direttiva 2009/65/CE o, in determinate circostanze, nei fondi di investimento alternativi ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (di seguito “Fondo” o, congiuntamente, “Fondi”). 

La presente sintesi non si propone di fornire un elenco esaustivo di tutti i diritti di cui gli investitori potrebbero godere. Per maggiori informazioni si raccomanda pertanto di consultare il prospetto del Fondo in questione, la documentazione di offerta o gli altri documenti di informativa precontrattuale, oppure di contattare la società di gestione o il gestore di fondi d’investimento alternativi (“AIFM”).

Policy sui conflitti d’interesse di Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA

La seguente sintesi della Policy sui conflitti d’interesse di Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA illustra come gestiremo i conflitti d’interesse effettivi e potenziali che potrebbero sorgere durante la prestazione dei servizi forniti.

Gestione dei conflitti d’interesse del Credit Suisse Fund Management S.A. (“CSFM”)

Ai sensi della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi d’investimento collettivo, così come ai sensi del capitolo III del regolamento CSSF n. 10 4 che recepisce la direttiva 2009/65/CE, e ai sensi della circolare CSSF 18/698, della legge lussemburghese del 12 luglio 2013 sui gestori di fondi di investimento alternativi e del regolamento delegato della commissione (UE) n. 231/2013 del 19 dicembre 2012 a integrazione della direttiva 2011/61/UE e successive modifiche, il CSFM ha l’obbligo di stabilire, implementare e mantenere una politica efficace sui conflitti d’interesse.

La politica del CSFM nella condotta delle proprie attività di business è volta a identificare, gestire e, laddove necessario, evitare qualsiasi azione o transazione che possa costituire un conflitto tra: 

  • il CSFM, compresi i dirigenti, i collaboratori, o qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente collegata al CSFM da controllo, e i fondi gestiti dal CSFM o gli investitori in questi fondi; o
  • un fondo o l’investitore in tale fondo e un altro fondo o gli altri investitori in tale fondo; o
  • un fondo o gli investitori in tale fondo e un altro cliente del CSFM; o
  • due clienti del CSFM.

Il CSFM si impegna a gestire qualsiasi conflitto conformemente ai più elevati standard di integrità e trattamento equo. A tal fine ha implementato delle procedure volte a garantire che qualsiasi attività aziendale potenzialmente fonte di conflitti sia realizzata a un adeguato livello di indipendenza e che gli eventuali conflitti siano risolti in modo equo. 

Nell’improbabile eventualità che un conflitto d’interesse non possa essere gestito dal CSFM, tale conflitto non risolto, così come la decisione presa, sarà comunicato in modo appropriato.

Dichiarazione sui principi di “best execution” di Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA

La presente Dichiarazione sui principi di “best execution” descrive l’approccio adottato da Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA (di seguito “CSAM”) per l’esecuzione di ordini alle migliori condizioni possibili per conto dei portafogli dei suoi clienti, ad esempio di organismi d’investimento collettivo o mandati di gestione patrimoniale per clienti istituzionali e privati.

Questa Dichiarazione, da leggere congiuntamente ai relativi allegati, riassume le norme di “best execution” applicate da CSAM, stabilite nella Policy e direttive interne di CSAM sulle “best execution” e contiene tutte le informazioni rilevanti sull’esecuzione e la trasmissione di ordini da parte di CSAM ai sensi delle leggi applicabili e delle norme della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito “MiFID II”), MiFIR e FinSA (FIDLEG).

Per i clienti assistiti da entità giuridiche di Credit Suisse diverse da CSAM si fa presente che i principi di “best execution” di dette entità potrebbero essere documentati in altre Policy. Per maggiori informazioni si prega di contattare il proprio relationship manager locale.

Dichiarazione dei principi di “best execution” del Credit Suisse Fund Management S.A. (“CSFM”)

Ai sensi della legge lussemburghese del 17  dicembre 2010 sugli organismi d’investimento collettivo, così come ai sensi degli articoli 28 e 29 del regolamento CSSF n. 10 4 che recepisce la direttiva 2009/65/CE, e ai sensi della circolare CSSF 18/698, delle legge lussemburghese del 12 luglio 2013 sui gestori di fondi di investimento alternativi e del regolamento delegato della commissione (UE) n. 231/2013 del 19 dicembre 2012 a integrazione della direttiva 2011/61/UE e successive modifiche, il CSFM ha l’obbligo di agire nel migliore interesse dell’UCITS o dei fondi d’investimento alternativi (“fondi”) che gestisce quando applica le sue decisioni e/o quando inoltra con altre entità ordini di agire per conto dei fondi gestiti nel contesto della gestione dei relativi portafogli. 

In generale, il CSFM delega la funzione di gestione del portafoglio, compresa l’effettuazione e l’esecuzione di ordini per conto dei fondi che gestisce verso terze parti soggette alla supervisione regolatrice in uno stato membro dell’UE o, in caso di terze parti non domiciliate in uno stato UE, soggette alla supervisione regolatrice ritenuta equivalente alla supervisione all’interno di un paese dell’UE. 

Il CSFM garantisce che le terze parti a cui sono delegate suddette attività sono soggette alle regole di “best execution” e che hanno conseguentemente implementato le relative politiche e procedure, compresa una politica di “best execution”. Le terze parti, in particolare, sono chiamate a intraprendere tutte le misure ragionevoli per ottenere i migliori risultati per i fondi, considerando il prezzo, il costo, la velocità, la probabilità di esecuzione e liquidazione, le dimensioni e la natura dell’ordine, o qualsiasi altra considerazione rilevante ai fini dell’ordine. 

In questo contesto sono rilevanti i seguenti criteri:

  • Gli obiettivi, la politica d’investimento e i rischi specifici per i fondi per conto dei quali viene fatto l’ordine
  • Le caratteristiche dell’ordine
  • Le caratteristiche dello strumento finanziario che costituisce il soggetto dell’ordine
  • Le caratteristiche dei locali di esecuzione a cui può essere indirizzato l’ordine

Le terze parti sono chiamate a monitorare regolarmente l’efficacia delle proprie disposizioni e politiche per l’esecuzione degli ordini per conto dei fondi. Le terze parti devono essere in grado di dimostrare di aver eseguito ed effettuato gli ordini per conto del CSFM conformemente alla propria politica di Best Execution. Il CSFM ha avviato accordi contrattuali con le terze parti per garantire l’applicazione dei principi di best execution e che sono volti a permettere al CSFM di effettuare la due diligence appropriata e gli adeguati controlli sulle terze parti. In questo contesto il CSFM ha stabilito e implementato politiche e procedure progettate su misura al fine di garantire l’adeguata mitigazione di eventuali rischi di non conformità.

I principi sopra menzionati non si applicano laddove non sussista la possibilità di scegliere locali di esecuzione differenti.

Pubblicazioni di Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA sui principi di “best execution”

La presente Relazione sulle prime cinque sedi di esecuzione e i primi cinque broker (di seguito “Report Top5”) descrive l’approccio seguito da Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA (di seguito “CSAM” o “noi”) per identificare le controparti a cui sono stati trasmessi ordini per l’esecuzione e le sedi di esecuzione presso cui sono stati eseguiti gli ordini per conto dei portafogli dei clienti.

Il Report Top5 è collegato alla Dichiarazione sui principi di “best execution” di Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA (di seguito “Dichiarazione”; disponibile sul sito web di CSAM) e alla Relazione sulla qualità dell’esecuzione degli ordini (di seguito “Relazione sulla qualità di esecuzione”, anch’essa disponibile sul sito web di CSAM). Tutte le pubblicazioni seguono i recenti sviluppi e obblighi di informativa previsti dalle leggi in materia, in applicazione delle norme della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito “MiFID II”). In particolare, il presente Report Top5 (dedicato a una specifica classe di attivi) riguarda gli obblighi previsti dall’art. 27.6 della MiFID II, dall’art. 65.6 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione e dagli art. 3.1 e 3.2 del Regolamento delegato (UE) 2017/576 della Commissione (“RTS 28”).

Questa Relazione si riferisce al periodo 01.01.2020–31.12.2020. Come menzionato nel documento “Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection topics” dell’ESMA, alcuni aspetti degli obblighi previsti dall’RTS 28 sono legati alle nuove disposizioni della MiFID II o del MiFIR. Non essendo CSAM una società direttamente soggetta alle disposizioni della MiFID II, essa non è direttamente tenuta a osservare gli obblighi di “best execution”, tuttavia si adopera per rispettarli al fine di offrire ai propri clienti il miglior servizio possibile. Per tale motivo è tuttavia possibile che questa Relazione non contenga alcune delle indicazioni richieste dall’RTS 28 riguardo alle informazioni ottenute all’entrata in vigore della MiFID II. In questo caso alcuni degli accordi descritti possono rispecchiare le modifiche apportate da CSAM in preparazione e in relazione al contesto della MiFID II.

Per i clienti assistiti da entità giuridiche di Credit Suisse diverse da CSAM si fa presente che i dettagli di trasmissione ed esecuzione degli ordini di dette entità giuridiche potrebbero essere documentati in altri Report Top5. Per maggiori informazioni si prega di contattare il proprio relationship manager.

La presente Relazione sulla qualità dell’esecuzione degli ordini (di seguito “Relazione”) descrive l’approccio adottato da Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA (di seguito “CSAM” o “noi”) per monitorare la qualità dell’esecuzione degli ordini trattati per conto dei portafogli dei clienti sulla base di accordi conclusi per ottenere l’esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili.

Questa Relazione è collegata alla Dichiarazione sui principi di “best execution” di Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA (di seguito “Dichiarazione”; disponibile sul sito web di CSAM). Sia la presente Relazione che la Dichiarazione illustrano l’approccio di CSAM alla validazione della qualità dell’esecuzione degli ordini. Entrambe le pubblicazioni seguono i recenti sviluppi e obblighi di informativa delle leggi in materia, in applicazione delle norme della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito “MiFID II”). In particolare, la presente Relazione sulla qualità dell’esecuzione degli ordini (dedicata a una specifica classe di attivi) riguarda gli obblighi previsti dall’art. 27.6 della MiFID II e dall’art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2017/576 della Commissione (“RTS 28”).

Questa Relazione si riferisce al periodo 01.01.2020–31.12.2020. Come menzionato nel documento “Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection topics” dell’ESMA, alcuni aspetti degli obblighi previsti dall’RTS 28 sono legati alle nuove disposizioni della MiFID II o del MiFIR. Non essendo CSAM una società direttamente soggetta alle disposizioni della MiFID II, essa non è direttamente tenuta a osservare gli obblighi di “best execution”, tuttavia si adopera per rispettarli al fine di offrire ai propri clienti il miglior servizio possibile. Per tale motivo è tuttavia possibile che questa Relazione non contenga alcune delle indicazioni richieste dall’RTS 28 riguardo alle informazioni ottenute all’entrata in vigore della MiFID II. In questo caso alcuni degli accordi descritti possono rispecchiare le modifiche apportate da CSAM in preparazione e in relazione al contesto della MiFID II.

Per i clienti assistiti da entità giuridiche di Credit Suisse diverse da CSAM si fa presente che la qualità dell’esecuzione degli ordini di dette entità potrebbe essere documentata in altre Dichiarazioni e Relazioni di “best execution”. Per maggiori informazioni si prega di contattare il proprio relationship manager.

Ombudsman di Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA

La preghiamo di contattarci appena possibile qualora il servizio fornito da Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA non la soddisfacesse appieno. Sarà nostra cura cercare di risolvere il problema il più presto possibile. Il modo più veloce per chiarire ogni eventuale dubbio è contattare il suo referente abituale presso Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, il quale farà il possibile per rispondere a ogni sua domanda. 

Può inoltre scriverci all’indirizzo:

Credit Suisse Asset Management (Svizzera) Ltd.
COO Office
Kalandergasse 4
8070 Zurigo
Svizzera
Fax: +41 44 333 22 50

È nostro preciso impegno cercare di risolvere qualsiasi dubbio da lei sollevato. Qualora tuttavia la nostra soluzione non dovesse soddisfarla, può rivolgersi al Finanzombudsstelle Schweiz.

Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS)

Talstrasse 20
CH-8001 Zurigo
Svizzera

Principi di remunerazione del Credit Suisse Fund Management S.A. (“CSFM”)

Ai sensi della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi d’investimento collettivo, così come ai sensi degli articoli 28 e 29 del regolamento CSSF n. 10 4 che recepisce la direttiva 2009/65/CE, e ai sensi della circolare CSSF 18/698, della legge lussemburghese del 12 luglio 2013 sui gestori di fondi di investimento alternativi e del regolamento delegato della commissione (UE) n. 231/2013 del 19 dicembre 2012 a integrazione della direttiva 2011/61/UE e successive modifiche, e delle linee guida sulle solide politiche di remunerazione dell’AIFMD, il CSFM applica i principi e le politiche di remunerazione del Credit Suisse Group AG (di seguito “il Gruppo”). Inoltre, il CSFM ha sviluppato un’appendice alla politica di compensazione del Gruppo volto a specificare gli standard di remunerazione a livello del CSFM. 

Gli obiettivi chiave alla base dell’approccio di remunerazione del CSFM come esposti nella politica di compensazione del Gruppo sono:

  • gestione del rischio solida ed efficace che non incoraggi attività che prevedono l’assunzione del rischio;
  • elevati standard di condotta ed etici attraverso un sistema di penalizzazioni e ricompense;
  • lavoro di squadra e collaborazione all’interno del Gruppo;
  • distribuzione equilibrata della redditività tra gli azionisti e i collaboratori nel lungo termine;
  • creazione di valore sostenibile per gli azionisti del Gruppo;
  • cultura della performance basata sul merito che distingua e premi le performance d’eccellenza;
  • richiamo e trattenimento dei collaboratori, motivati a raggiungere i risultati con integrità ed equità;
  • proporzione di compensazione variabile appropriata al ruolo e tale da incoraggiare comportamenti e azioni appropriate.  

Il Gruppo dispone di un comitato di compensazione che, tra gli altri compiti, ha anche quelli di supervisionare le politiche e le pratiche di compensazione, fornire consulenza indipendente esterna sulla compensazione, raccomandare le modifiche alla politica di compensazione o ai piani generali al consiglio di amministrazione, approvare la compensazione del comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione.  

Inoltre, il CSFM ha definito un gruppo di collaboratori identificati come “Risk Taker” (ad es. dirigenti incaricati di funzioni di controllo – gestione del rischio, compliance, audit interno). 

I principali parametri di remunerazione possono comprendere tutti o alcuni dei seguenti:

  • componente fissa (come un salario annuo);
  • componente variabile (come un bonus di performance);
  • schema pensionistico complementare;
  • altri benefit aggiuntivi.

Le opportunità del risparmio gestito

Il nostro approccio alle opportunità d’investimento garantisce accesso a soluzioni innovative in tutte le classi d’investimento. Scoprite di più sulla nostra offerta e il valore aggiunto che possiamo realizzare per il vostro portafoglio.