Gestione dei reclami Credit Suisse Fund Management S.A. (“CSFM”)
Ai sensi dell’articolo 112 della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi d’investimento collettivo, così come ai sensi dell’articolo 7 del regolamento CSSF n. 10 4 che recepisce la direttiva della Commissione 2010/43/CE del 1o luglio 2010 e ai sensi della circolare CSSF 18/698 e successive modifiche, il CSFM è legalmente obbligato a determinare, implementare e mantenere procedure efficaci e trasparenti per la gestione celere e ragionevole dei reclami ricevuti dagli investitori.
In generale, un reclamo ha luogo quando un investitore solleva una preoccupazione, un rancore o un’insoddisfazione in merito all’esecuzione delle attività del CSFM. Un reclamo viene inoltrato per vedere riconosciuto un diritto o per avere il risarcimento di un danno. Di conseguenza, le semplici richieste di informazioni o delucidazioni non possono essere considerate dei reclami. In particolare, un reclamo può comprendere, senza per questo limitarsi a ciò, qualsiasi affermazione da parte di un investitori riguardante:
- un comportamento scorretto da parte del CSFM;
- la violazione di una norma o di un regolamento da parte del CSFM, in particolare se riguardanti i fondi d’investimento gestiti;
- omissioni operative;
- la performance d’investimento dei fondi gestiti dal CSFM.
Un reclamo può anche includere una richiesta, esplicita o implicita, di compensazione o rettifica finanziaria.
Gli investitori possono inoltrare i reclami gratuitamente attraverso il CSFM o qualsiasi altro distributore incaricato dal CSFM ad accettare domande di sottoscrizione o rimborso di unità di fondi gestiti dal CSFM.
Reclami indirizzati direttamente al Credit Suisse Fund Management S.A.
Ogni reclamo deve essere inviato in forma scritta e deve includere l’identificazione dell’investitore, così come descrivere la sostanza e i dettagli del reclamo.
Nel caso in cui siate investitori e desideriate inoltrare un reclamo al CSFM, potete farlo al seguente indirizzo: Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, casella postale 369, 2013 Lussemburgo. Agli investitori viene fatto notare che è possibile inoltrare un reclamo anche tramite e-mail, scrivendo all’indirizzo: fundcomplaints.luxembourg@credit-suisse.com.
L’investitore sarà informato sul nome e sui dettagli di contatto della persona incaricata di gestire il reclamo. Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo sarà fornita all’interessato una conferma scritta di avvenuta ricezione, a meno che entro suddetto periodo non venga fornita direttamente una risposta al reclamo.
Il CSFM si impegna a fornire una risposta nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro un periodo di tempo non superiore a un mese tra la data di ricezione del reclamo e la data di invio della risposta. Laddove non sia possibile fornire una risposta entro questo periodo, l’interessato sarà informato in merito alle cause alla base di questo ritardo e riceverà un’indicazione della data in cui si prevede possa essere esaminato il suo reclamo.
In caso di risposta negativa saranno debitamente fornite le relative motivazioni. Laddove il reclamo ripeta che la risposta non è soddisfacente, il CSFM informerà l’investitore in forma scritta dell’esistenza della procedura di risoluzione dei reclami stragiudiziale presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in linea con il regolamento CSSF 16 07.
Reclami indirizzati a un distributore incaricato
Il CSFM ha avviato accordi contrattuali con distributori incaricati di fornire consulenza o di vendere i fondi gestiti dal CSFM. I distributori sono chiamati a garantire la gestione celere e ragionevole dei reclami ricevuti dagli rivestitori. Laddove necessario, il distributore incaricato può decidere di cercare di fornire una risposta coordinata ai reclami insieme al CSFM.